Novità per le locazioni turistiche e le strutture turistico-ricettive - Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) e nuovi requisiti di sicurezza degli impianti.

 

In data 16/12/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del D.L. 18/10/2023, n. 145, che tra le varie disposizioni all’articolo 13-ter introduce per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (non superiore a 30 giorni) e per le strutture turistico-ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi, ecc.), ed extralberghiere (esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ecc.):

  1. l’obbligo di richiedere ed esporre all’esterno dello stabile nel quale è collocato l’appartamento o la struttura e in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato (anche nei portali telematici) il codice identificativo nazionale (CIN);
  2. nuovi obblighi in tema di sicurezza degli impianti.

 

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
L’articolo 13-ter della Legge n. 191/2023 prevede che il Ministero del Turismo tramite apposita procedura automatizzata, assegni il codice identificativo nazionale (CIN) alle:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extraalberghiere.

 

Il CIN è assegnato dal Ministero del Turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva con indicati i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura turistico-ricettiva attestante il possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti.

 

Nel caso in cui all’unità abitativa o alla struttura turistico-ricettiva sia già stato attribuito dalla regione o dalla provincia autonoma uno specifico codice identificativo, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN, aggiungendo al codice regionale / provinciale un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo e la trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime unità immobiliari locate e strutture turistico-ricettive, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale.

 

Il nuovo codice identificativo nazionale (CIN) sostituirà quindi a tutti gli effetti il precedente codice regionale / provinciale e sarà inserito in una banca dati nazionale di prossima istituzione dal Ministero del Turismo.

 

COME SI UTILIZZA IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
Il codice identificativo nazionale (CIN) deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata l’unità immobiliare o la struttura turistico-ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali
vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici e da parte di chi esercita l’attività di intermediazione immobiliare.

 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge, da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

 

SANZIONI
Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge che non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

 

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche o locazioni brevi unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da:
- euro 800 a euro 8.000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;

La mancata esposizione e identificazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da:
- euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione della immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato;

Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o destinate a locazioni brevi prive dei requisiti di sicurezza è punito, nel caso di esercizio nelle forme imprenditoriali con la sanzione pecuniaria da:
- euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.

L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595 della L. 30/12/2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza di SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da:
- euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni dell’immobile.

 

CONTROLLO E VERIFICA
Le funzioni di controllo e di verifica nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale. I proventi delle sanzioni sono
incamerati dal comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d’intesa, specifiche analisi di rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale (CIN).

 

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Dopo la pubblicazione della Legge n. 191/2023 (entrata in vigore il 17/12/2023), dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati
nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per procedere all'assegnazione del (CIN).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. i soggetti interessati devono adeguarsi.

 

 

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