Protezione Civile

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2018 è adottato n. 125 del 19.06.2018 è approvato il catasto delle aree percorse dal fuoco, L.R. n. 39/2000 art. 75 bis.

Allegati:
 Planimetria generale 1:25000
 Scheda incendio 2005-01
 Scheda incendio 2006-01
 Scheda incendio 2006-02
 Scheda incendio 2007-01
 Scheda incendio 2007-02
 Scheda incendio 2007-03
 Scheda incendio 2007-04
 Scheda incendio 2011-01
 Scheda incendio 2011-02
 Scheda incendio 2011-03
 Scheda incendio 2012-01
 Scheda incendio 2012-02
 Scheda incendio 2014-0005
 Scheda incendio 2015-0014
 Scheda incendio 2015-0019
 Scheda incendio 2015-0023
 Scheda incendio 2015-0025
 Scheda incendio 2015-0027
 Scheda incendio 2015-0032
 Scheda incendio 2015-0033
 Scheda incendio 2015-0034
 Scheda incendio 2017-0098
 Scheda incendio 2017-0099
 Tabella Catasto aree percorse dal fuoco.

L’art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), ed in particolare i commi da 4 a 7 stabiliscono quanto segue:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” adottato, viene pubblicato all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi come previsto dall’art. 10 della L.53/2000 e dall’art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Monte San Savino, per le eventuali osservazioni.

Il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, approvato, viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Monte San Savino.

folder Catasto Aree Percorse dal Fuoco

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